Attestato Prestazione Energetica APE


Attestato Prestazione Energetica APE

Attestato Prestazione Energetica APEAttestato Prestazione Energetica  APE dal 1° ottobre 2015 cambiano una serie di regole per l’Attestato Prestazione Energetica APE con un’importante novità, l’istituzione  del SIAPE (Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica), che altro non è che il sistema informativo nazionale degli attestati di prestazione energetica APE.

Ricordiamo che queste novità per il nuovo attestato prestazione energetica APE, erano previste a partire dal 1º luglio, ma a seguito di proroghe l’entrata in vigore è stata posticipata al 1º ottobre.

Attestato Prestazione Energetica APE – La Normativa

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con  una serie di decreti e relativi allegati, ha disciplinato la nuova normativa per la redazione dell’attestato prestazione energetica APE, decreti che elenchiamo e che a seguire illustriamo per sommi capi:

Riteniamo opportuno allegare anche la Guida Consiglio Nazionale Notariato che illustra l’autorevole studio sulla certificazione energetica in relazione alle norme in vigore dal 1º ottobre 2015.

Il primo decreto sulle linee guida nazionali per la certificazione energetica, ha l’intento di mettere in atto un’applicazione omogenea e allineata dell’attestato prestazione energetica APE, su tutto il territorio nazionale, degli immobili e le unità immobiliari che dovranno essere dotati dell’attestato prestazione energetica APE.

il decreto disclipina dettagliatamente:

1) le Linee guida nazionali per l’attestazione della  prestazione energetica degli edifici; punt

2) i sistemi di collegmento, di dialogo, di collaborazione e di coordinazione tra stato e regioni;

3) l’istituzione del SIAPE (Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica), che rappresenta una delle principali novità del nuovo Attestato Prestazione Energetica APE, il quale costituirà una banca dati comune per la gestione di un catasto nazionale di tutti gli attestati prestazione energetica APE redatti in Italia e degli impianti termici, con le modalità stabilite dal nuovo attestato unico semplificato.

Il seondo decreto, sull’attestato prestazione energetica APE, stabilisce le regole di applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazione energetiche degli immobili, come l’utilizzo delle fonti rinnovabili, oltre alle prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari. Le disposizioni di tale decreto si attuano agli edifici pubblici e privati, siano essi edifici di nuova costruzione o edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione con entrata in vigore dal 1° ottobre 2015.

Infine il terzo decreto, illustra gli schemi e le modalità di riferimento per la redazione della relazione tecnica di progetto, in rapporto alle varie tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica. Anche questo decreto, in concomitanza con gli altri entreno in vigore il 1° ottobre 2015.

In buona sostanza i decreti discliplinano l’introduzione delle prescrizioni minime, le modalità di verifica per edifici di nuova costruzione ed esistenti in funzione del tipo di intervento, tali decreti stabiliscono anche i requisiti degli immobili ad energia quasi zero e adeguano le linee guida nazionali per la certificazione energetica, proponendo un nuovo indicatore per la classificazione e un nuovo modello di attestato.

Classificazione degli interventi – Attestato Prestazione Energetica APE

La classificazione degli interventi, che in relazione al diverso tipo di opera si applicano le nuove disposizioni, dal quale scaturirà l’attestato prestazione energetica APE, con l’emanazione dei nuovi decreti ha subito una diversa e più precisa classificazione:

  • interventi di nuova costruzione, che vengono autorizzati con permesso di costruire per i quali la domanda è stata presentata dopo il 1° ottobre 2015;
  • demolizione e ricostruzioni, realizzati con qualsiasi titolo edilizio abilitativo e indipendentemente dalla portata dell’intervento;
  • ampliamenti e sopraelevazioni, qualora la porzione in ampliamento/sopraeleveazione ha un volume lordo climatizzato maggiore del 15% dell’esistente o comunque superiore a 500 mc.

Altra fascia d’intervento sono le ristrutturazioni importanti, le quali sono state scisse in primo e secondo livello. E’ definita ristrutturazione importante di primo livello, quando l’intervento interessa l’involucro edilizio per una superficie superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva a servizio dell’intero edificio, mentre è definita ristrutturazione importante di secondo livello qualora l’opera coinvolge l’involucro edilizio ed interessa una superficie superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e può interessare l’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva.

Altra categoria di intervento, con diverso ambito di applicazione sono le riqualificazioni energetiche, rientrano in quest’ambito gli interventi che nnon fanno parte delle precedenti categorie, quindi quando l’intervento interessa una superficie inferiore o uguale al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e/o consistono nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all’edificio o di altri interventi parziali, come la sostituzione del generatore.

Il nuovo Attestato Prestazione Energetica APE

Una delle principali novità del nuovo attestato prestazione energetica APE, sono il maggiore numero delle classi energetiche che passano da sette a dieci, dalla classe A4 (la migliore) alla classe G (la peggiore) e dovrà obbligatoriamente riportare i seguenti elementi:

  • i consumi energetici per il raffrescamento estivo oltre che quelli per il riscaldamento invernale
  • indicare le emissioni di anidride carbonica
  • l’energia esportata
  • specificare gli interventi per migliorare l’efficienza energetica dell’edificio, separando le ristrutturazioni generiche dagli interventi specifici per la riqualificazione energetica

La validità dell’attestato prestazione energetica APE resta di 10 anni dalla data di rilascio, precisando che ogni attestato prestazione energetica APE rilasciato fino al 30 settembre 2015, restano validi fino allo scadere dei 10 anni dalla data del rilascio.

Regime Sanzionatorio per chi non si adegua al nuovo attestato prestazione energetica APE

Il regime sanzionatorio amplia la schiera di soggetti sanzionabili e accresce le sanzioni già regolamentate, infatti per i soggetti non in regola scatteranno multe salate, con importi che in relazione al soggetto e al tipo di trasgressione variano da un minimo di € 700,00 fino ad arrivare a € 18.000,00. I soggetti sanzionabili sono i certificatori, i direttori dei lavori e i costruttori/proprietari, ovviamente ognuno per le proprie responsabilità con la seguente distinzione:

  • Certificatori che redigono l’attestato prestazione energetica APE non corretto, ai quali possono essere somministrate sanzioni che variano da un minimo di € 700,00 ad un massimo di € 4.200,00.
  • Altra categoria di soggetti sanzionabili sono i direttori dei lavori: nel caso non presentassero l’APE al Comune di pertinenza, gli importi sanzionatori per questa violazione, variano da € 1.000,00 a € 6.000,00.
  • Ulteriori soggetti passibili di sanzioni, sono i costruttori/proprietari che non richiederanno l’APE per gli edifici di nuova costruzione, ai quali per eventuali omissioni sono inflitte le sanzioni più consistenti, con importi minimi di € 3.000,00 fino ad un massimo di € 18.000,00.

Disposizioni per l’attestato prestazione energetica APE

Altra novità imposta con le disposizioni della normativa del nuovo attestato prestazione energetica APE, è l‘obbligo del certificatore energetico di effettuare almeno un sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di attestazione, al fine di reperire e verificare i dati necessari alla sua predisposizione.

L’obbligo del sopralluogo, imposizione che può apparire strana agli occhi dei non addetti al settore, è stata imposta dal legislatore come deterrente del mero commercio dell’attestato prestazione energetica APE, che si era ampiamente diffuso, soprattutto online dove, anche sui più importanti portali, venivano commercializzati APE, da sedicenti professionisti a 40,00/50,00 €, rilasciati da tecnici da nord a sud per immobili dislocati a centinaia di km di distanza, un mercato selvaggio che ha indotto anche un’interrogazione parlamentare, leggi qui. Vogliamo far presente che per redigere un APE che si possa definire tale è indispensabile rilevare vari elementi determinanti per una giusta classificazione energetica e relativo indice di prestazione energetica, come la tipologia e caratteristiche della caldaia e degli impianti, dimensionamento delle strutture verticali e orizzontali, vetri degli infissi con o senza camera d’aria, elementi isolanti presenti sull’involucro, presenza o meno di volumi riscaldati e non su tutti i lati dell’immobile, oltre che una serie di altri elementi incidenti sui consumi energetici, quindi è evidente che l’attestato prestazione energetica APE veniva redatto a tavolino (come se un medico emettesse un certificato medico senza visitare il paziente), sistema utilizzato semplicemente per fornire al proprietario un documento composto da 4 fogli di carta con su scritto “Attestato Prestazione Energetica APE”. Certamente i tecnici che forniscono APE a buon mercato obietteranno, sostenendo che i dati possono essere rilevati da una planimetria e da notizie riferite dai committenti, ma il rilievo dei dati da parte del tecnico con occhio clinico e con documentazione fotografica a supporto è sicuramente inderogabile, al fine di una raccolta dettagliata dei dati oltre che per proporre soluzioni per il miglioramento dell’efficienza energetica.

In merito a questo punto ci preme fare qualche osservazione in modo da far riflettere i proprietari degli immobili per il danno che possono subire dall’acquisto online di un’attestato prestazione energetica APE, in quanto sicuramente così redatto ha la sua dubbia rispondenza reale. E’ bene far notare che i tecnici che redigono questo tipo di attestato si mettono al riparo da qualsiasi contestazione con il semplice escamotage di classificare gli immobili in classe G, cioè la peggiore, questo però può essere un danno per il proprietario, perchè qualora l’immobile in relazione alle sue caratteristiche e ai suoi consumi energetici, dietro la redazione di un APE professionalmente redatto, potrebbe avere una classe energetica migliore e di conseguenza un maggior valore dell’immobile.

Costi attestato prestazione energetica APE

Al fine di combattere il commercio industriale dell’attestato prestazione energetica APE, i recenti decreti, hanno disposto indicazioni per fornire su scala nazionale un costo equo della certificazione energetica, infatti entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto, l’Enea dovrà rendere noti sul proprio sito  le indicazioni statistiche sugli APE – come il numero di APE registrati, controllati e validati, la loro catalogazione per classe energetica – oltre appunto le stime dei costi medi per la redazione degli APE stessi.

Pertanto, ci permettiamo di suggerire, prima di far redigere il proprio attestato prestazione energetica APE, per il quale si possono spendere dalle nostre conoscenze di mercato, dai 300,00 € ai 400,00 € circa, di valutare l’acquisto di quelli fatti a tavolino, in quanto riteniamo che per risparmiare una cifra molto contenuta in relazione al valore dell’immobile, non merita declassarlo, al quale il valore viene attribuito anche in relazione della classe energetica, sarebbe come dire, quando uno vende la propria macchina, che il consumo di carburante è maggiore di quello reale.

Debutto delle faccine per i non addetti ai lavori

Faccine attestato prestazione energetica APEIl nuovo attestato prestazione energetica APE, introduce nella documentazione tecnica degli immobili, forse per la prima volta, le cosidette faccine (emoticons), infatti per la vendita e la locazione, riporterà uno schema di annuncio contenente delle emoticons per rendere più leggibile l’attestato anche ai non addetti, linguaggio molto diffuso e comprensivo vista la diffusione delle chat.